(massima n. 1)
L'art. 2042 c.c. stabilisce che l'azione di arricchimento senza giusta causa ha carattere sussidiario e non può essere esperita qualora l'impoverito possa far valere la sua pretesa attraverso altre azioni, anche fondate su clausole generali come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c., nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito. Il presupposto della sussidiarietà deve essere valutato astrattamente e non caso per caso.