Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27008 del 18 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora una parte, non obbligata in base al contratto di mutuo, abbia effettuato il pagamento delle rate del mutuo, risultando in un arricchimento dell'altra parte senza giusta causa, č esperibile l'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., se non sussistono altri rimedi tipici esperibili per la restituzione di quanto versato (art. 2033 cod. civ.).

(massima n. 2)

Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietā di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento č proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullitā derivante dall'illiceitā del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, relativa a un contratto di mutuo le cui rate erano state addebitate su un conto cointestato, alimentato dai versamenti di uno solo dei mutuatari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'altro, in ragione dell'impossibilitā, per il ricorrente, di esperire l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo comunque dovuti i pagamenti in favore della banca mutuante).

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