Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1284 del 20 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di nullitą di un contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione per difetto di forma scritta, va valutata l'ammissibilitą dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. anche alla luce del principio di residualitą di cui all'art. 2042 c.c. In particolare, si deve stabilire se tale ipotesi di nullitą rientri tra le cause per violazione di norme imperative o per contrarietą all'ordine pubblico, ostative all'ammissibilitą della suddetta azione.

(massima n. 2)

L'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. č esperibile quando la nullitą del contratto elimina il titolo su cui la relativa azione potrebbe essere fondata, rendendola non esercitabile, e non risulta recessiva rispetto alle disposizioni sulla comunione ai sensi degli artt. 1100 ss. cod. civ."

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