(massima n. 1)
In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio del consenziente differisce da quello di istigazione o agevolazione al suicidio in quanto, nell'uno, colui che provoca la morte si sostituisce materialmente all'aspirante suicida incidendo anche sulla determinazione del relativo consenso, mentre, nell'altro, la volontą e l'intenzione della vittima si formano liberamente e la condotta esterna di aiuto agevola soltanto la realizzazione del suicidio.