(massima n. 1)
In caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, la tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l'azione "quanti minoris", posto che l'art. 1467 c.c. - nel ricordare l'applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale - non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'interesse dell'attore fosse stato manifestato attraverso una consentita graduazione delle domande che prevedeva, in via prioritaria, "la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno" e, in via subordinata, la risoluzione del contratto, cassando con rinvio la decisione di merito che aveva accolto la pretesa subordinata).