(massima n. 1)
Nel caso di reciproche domande di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, in assenza di un inadempimento prevalente, il giudice può dichiarare la risoluzione del contratto riconoscendo l'impossibilità di esecuzione derivante dalle scelte autonome delle parti e dalle rispettive manifestazioni di volontà volte a non mantenere in vita il rapporto contrattuale.