Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 361 del 8 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere gią vittima dell'altrui inadempimento e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.

(massima n. 2)

Nei casi di richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., qualora il giudice accolga tale domanda implicando il trasferimento coattivo del bene promesso in vendita, si intende automaticamente rigettata la riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dei promissari acquirenti, poiché tale accoglimento presuppone la verifica dell'adempimento del promissario acquirente e l'inadempimento del promittente venditore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.