(massima n. 1)
La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilitą sopravvenuta dell'esecuzione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilitą dei contraenti, dą luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo le prestazioni rese divenute indebite, ma non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra, atteso che questa costituisce una forma risarcitoria limitata nel "quantum" e correlata al diritto di recesso, il quale, in quanto strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, presuppone l'inadempimento della controparte.