(massima n. 1)
Non ricorre ex artt. 1453 e 1455 c.c. l'inadempimento dell'avvocato e la conseguente causa di risoluzione del contratto ove lo stesso non abbia contestato un pagamento di modico valore allegato dalla controparte, poiché in tal caso l'omissione non integra la gravitą necessaria per pronunciare la risoluzione del contratto, avuto riguardo all'interesse del cliente, trattandosi di ipotesi da ricondurre ad inesatto adempimento della prestazione.