Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5853 del 27 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto č gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, trova applicazione anche nel caso in cui sia il debitore, convenuto per il pagamento, ad eccepire l'inadempimento della controparte, nel qual caso tale prova compete a quest'ultima.

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