(massima n. 1)
La nullitā delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che č precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullitā, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullitā integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).