Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32821 del 27 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La consegna di una caparra confirmatoria, nell'ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare, implica, in caso d'inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell'art. 1385, comma 2, c.c., esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio d'esecuzione, stante l'inapplicabilitā a tale recesso del disposto dell'art. 1373, comma 1, c.c., dettato in tema di recesso convenzionale.

(massima n. 2)

La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontā dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrā adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non č disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida. (Nella specie, la S.C ha escluso l'effetto risolutivo alla diffida, intimata alla controparte dal promittente venditore di un immobile, di procedere alla stipula entro e non oltre il termine di 15 giorni e di restare in attesa dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile del definitivo, in quanto in essa non era specificato se la parte intendeva ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.