(massima n. 2)
La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontā dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrā adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non č disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida. (Nella specie, la S.C ha escluso l'effetto risolutivo alla diffida, intimata alla controparte dal promittente venditore di un immobile, di procedere alla stipula entro e non oltre il termine di 15 giorni e di restare in attesa dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile del definitivo, in quanto in essa non era specificato se la parte intendeva ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto).