Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5446 del 29 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La costituzione dell'a.t.i. (associazione temporanea d'imprese) è affidata ad un contratto associativo volto a realizzare un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un affare specifico, mantenendo la propria indipendenza giuridica e agendo autonomamente nell'esecuzione della propria parte dei lavori.

(massima n. 2)

Nel caso di indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 cod. civ., l'azione restitutoria ha carattere personale e può essere esperita solo nei rapporti tra il solvens ed il destinatario del pagamento che abbia incassato la somma non dovuta, in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

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