(massima n. 2)
Nel caso di indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 cod. civ., l'azione restitutoria ha carattere personale e può essere esperita solo nei rapporti tra il solvens ed il destinatario del pagamento che abbia incassato la somma non dovuta, in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.