(massima n. 1)
L'aggravante delle persone riunite nel reato di estorsione richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. Non rileva, ai fini della sussistenza dell'aggravante, che l'intervento dei concorrenti si verifichi in momenti diversi purché finalizzati all'intimidazione della vittima.