(massima n. 3)
In tema di effetto estensivo dell'impugnazione, l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto da un coimputato in funzione dell'esclusione dell'aggravante delle pił persone riunite, giova, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., ai concorrenti nel medesimo reato, che hanno proposto un ricorso inammissibile, trattandosi di motivo di impugnazione che non ha natura esclusivamente personale. (Fattispecie relativa al reato di estorsione in concorso).