Cassazione penale Sez. II sentenza n. 39096 del 14 novembre 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

L'aggravante delle persone riunite nel reato di estorsione richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. Non rileva, ai fini della sussistenza dell'aggravante, che l'intervento dei concorrenti si verifichi in momenti diversi purché finalizzati all'intimidazione della vittima.

(massima n. 2)

In tema di ricorso per cassazione, č tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimitą, nel caso in cui l'imputato non l'abbia gią formulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", posto che la previsione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

(massima n. 3)

In tema di effetto estensivo dell'impugnazione, l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto da un coimputato in funzione dell'esclusione dell'aggravante delle pił persone riunite, giova, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., ai concorrenti nel medesimo reato, che hanno proposto un ricorso inammissibile, trattandosi di motivo di impugnazione che non ha natura esclusivamente personale. (Fattispecie relativa al reato di estorsione in concorso).

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