(massima n. 2)
Il concetto di nullitą parziale, previsto dall'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale e il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullitą che ne colpisce una parte o una clausola; spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.