Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 17096 del 20 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La sostituzione automatica delle clausole nulle con le norme imperative prevista dall'art. 1339 c.c. e richiamata dall'art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile e impedisce sia l'estensione della nullitą parziale al contratto intero sia la validitą delle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilitą.

(massima n. 2)

Il concetto di nullitą parziale, previsto dall'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale e il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullitą che ne colpisce una parte o una clausola; spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.

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