(massima n. 2)
La nullitą parziale di una clausola contrattuale non si estende all'intero contratto, a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullitą. Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.