(massima n. 1)
La circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 339 c.p. non si applica al delitto tentato di violenza o minaccia a un corpo dello Stato di cui all'art. 338 c.p. (In motivazione la Corte ha precisato che, quando il legislatore, nel prevedere un'aggravante speciale, indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo alla fattispecie consumata, mentre, ove richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati).