Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6716 del 13 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'Inail, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.

(massima n. 2)

Poiché nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato è, nei rapporti interni, proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nell'obbligazione risarcitoria dei danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente-dipendente, rispettivamente ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l'uno contro l'altro e possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'autore del fatto dannoso per l'intero importo pagato al terzo danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso l'esame della domanda, proposta dalla società datrice di lavoro e proprietaria dei mezzi, nei confronti dei conducenti-dipendenti responsabili del sinistro occorso, a corrisponderle le somme che era a versare all'Inail).

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