Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6907 del 14 marzo 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La richiesta di rimessione in termini per l'esercizio delle difese deve essere adeguatamente motivata, indicando le ragioni per le quali la decisione impugnata sarebbe in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla prevalente dottrina.

(massima n. 2)

L'inammissibilità dell'eccezione relativa ai controcrediti può essere fondata sia sulla genericità degli stessi sia sul mancato azionamento ritualmente dei controcrediti nella comparsa dì risposta in primo grado; il giudice può poi valutare gli elementi probatori disponibili per determinare se i lavori precedentemente eseguiti abbiano avuto efficacia causale nei confronti dei danneggiamenti lamentati.

(massima n. 3)

Nel caso in cui il contenuto della procura includa elementi che consentano una ragionevole certezza sulla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e sulla riferibilità della procura stessa al giudizio, si può prescindere dal requisito della congiunzione materiale tra la procura e l'atto processuale a cui si riferisce. Tale principio è conforme all'interpretazione dell'art. 83 cod. proc. civ., alla conservazione enunciata dall'art. 1367 cod. civ., all'art. 159 cod. proc. civ., ed ai principi derivanti dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU.

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