(massima n. 2)
In tema di azione revocatoria ordinaria, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per la sua inefficacia nei confronti del creditore è rappresentata dall'accertamento della conoscenza del pregiudizio da parte dell'autore dell'atto stesso, non occorrendo neanche la dimostrazione dell'intenzione di nuocere al creditore.