Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16384 del 12 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La prova della consegna della copia degli atti giudiziari al PM presso il Tribunale e la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri con consegna al destinatario per via diplomatica sono elementi rilevanti ai fini della valutazione della regolarità delle notifiche effettuate all'estero.

(massima n. 2)

In tema di azione revocatoria ordinaria, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per la sua inefficacia nei confronti del creditore è rappresentata dall'accertamento della conoscenza del pregiudizio da parte dell'autore dell'atto stesso, non occorrendo neanche la dimostrazione dell'intenzione di nuocere al creditore.

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