Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12362 del 7 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.

(massima n. 2)

In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., ha ritenuta infondata la censura mossa alla decisione impugnata, che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dall'adozione del provvedimento di revoca del beneficio piuttosto che dalla data, anteriore, nella quale il privato aveva comunicato di rinunciare al finanziamento, non essendo più in grado di ultimare il programma di investimenti per i quali aveva ottenuto il contributo stesso).

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