(massima n. 1)
L'amministratore di condominio č legittimato ad agire per ottenere il ripristino dei luoghi modificati illecitamente da un singolo condomino, quando si tratti di modifiche delle parti comuni, ex art. 1117 c.c., o di sopraelevazioni dell'ultimo piano che violano prescrizioni tecniche e norme sulla sicurezza.