Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12259 del 9 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di condominio, la presenza di un diritto di servitų in favore indistintamente delle proprietā esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalitā di esercizio, sia con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del condominio, con conseguente criterio di ripartizione legale di quest'ultime fondato sulle quote di proprietā; tuttavia, č valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le suindicate spese debbano essere ripartite in quote uguali tra i condomini.

(massima n. 2)

Qualora i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 cod. civ. e 68 disp. att. cod. civ., dando vita alla "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, primo comma, ultima parte, cod. civ., la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ., che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unitā immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.

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