Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5062 del 26 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Una servitù può essere considerata "apparente" ai sensi dell'art. 1061 c.c. solo se esistono opere visibili e permanenti destinate univocamente al suo esercizio. In caso di servitù non apparenti, il compratore di un immobile può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo conformemente all'art. 1489 c.c., qualora la servitù non sia stata dichiarata nel contratto di vendita e il compratore stesso non abbia avuto conoscenza della sua esistenza.

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