Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9362 del 9 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito della divisione ereditaria, i frutti naturali della cosa comune, gią separati al momento della divisione, appartengono a tutti i partecipanti alla comunione e non possono diventare proprietą esclusiva di un condividente, salvo diversa volontą delle parti. Anche se non distribuiti tra i coeredi, tali frutti formano una massa indivisa su cui ciascun partecipante ha un diritto proporzionale alle rispettive quote.

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