(massima n. 1)
Nell'ambito della divisione ereditaria, i frutti naturali della cosa comune, gią separati al momento della divisione, appartengono a tutti i partecipanti alla comunione e non possono diventare proprietą esclusiva di un condividente, salvo diversa volontą delle parti. Anche se non distribuiti tra i coeredi, tali frutti formano una massa indivisa su cui ciascun partecipante ha un diritto proporzionale alle rispettive quote.