Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5920 del 5 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio di divisione, in quanto volto ad accertare un diritto comune a tutte le parti in causa su determinati beni, presuppone l'appartenenza di quest'ultimi alla comunione; appartenenza che deve sussistere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che abbiano perso il carattere della proprietą comune, per essere stati oggetto di acquisto da parte di un terzo nel corso del giudizio.

(massima n. 2)

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, l'intervenuto giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c., avanzata da parte di un terzo sulla base di un contratto preliminare concluso con il de cuius e relativa al bene oggetto di divisione, preclude la prosecuzione di quest'ultimo giudizio, senza che assuma alcun rilievo la prioritą della trascrizione della domanda della sentenza costitutiva rispetto a quella di scioglimento della comunione, non dovendosi risolvere un conflitto di titoli derivante da una doppia alienazione immobiliare da parte dello stesso autore.

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