(massima n. 2)
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, l'intervenuto giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c., avanzata da parte di un terzo sulla base di un contratto preliminare concluso con il de cuius e relativa al bene oggetto di divisione, preclude la prosecuzione di quest'ultimo giudizio, senza che assuma alcun rilievo la prioritą della trascrizione della domanda della sentenza costitutiva rispetto a quella di scioglimento della comunione, non dovendosi risolvere un conflitto di titoli derivante da una doppia alienazione immobiliare da parte dello stesso autore.