Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23 del 2 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il legittimario totalmente pretermesso non è considerato tra i chiamati all'eredità. Di conseguenza, a differenza degli altri beneficiari della delazione ereditaria, che diventano eredi con l'accettazione, il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo dopo aver esercitato con successo l'azione di riduzione per lesione di legittima. Pertanto, le Sezioni Unite della Corte devono risolvere la seguente questione: quale soluzione sia più corretta tra a) rivalutare lo strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori (previsto dall'art. 524 del codice civile), oppure b) accogliere la posizione più drastica, secondo cui l'azione ex art. 524 c.c., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.

(massima n. 2)

Ai fini dell'ammissibilità dell'azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., è necessario valutare se il debitore abbia omesso di esercitare, o svolto un'azione in maniera insufficiente per tutelare un diritto o un'azione. Tale attività omissiva o insufficiente deve configurarsi come trascuratezza, ossia mancanza di diligenza adeguata per la tutela della situazione giuridica coinvolta, e non solo come una totale inerzia.

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