(massima n. 1)
L'ordinanza emessa all'esito del procedimento di actio interrogatoria ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., pur definendo un procedimento che incide sul diritto potestativo del chiamato all'ereditą, non ha natura contenziosa né decisoria, e manca in essa l'efficacia del giudicato, essendo soggetta a possibile revoca o modifica ai sensi dell'art. 742 c.p.c.