(massima n. 1)
Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all'ereditą bensģ (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualitą, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. La parte che eccepisca la non integritą del contraddittorio ha l'onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l'esistenza, e di documentare, altresģ, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione.