(massima n. 2)
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria. Verificatosi lo scioglimento della comunione legale trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c. Conseguentemente anche i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno), si effettuano solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia.