Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 27190 del 21 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontą dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora.

(massima n. 2)

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza per territorio, nel caso in cui il beneficiario sia stato ricoverato in una struttura residenziale psichiatrica e non vi sia prova del carattere permanente di tale collocamento, spetta al giudice tutelare del luogo in cui si presume che la persona abbia ancora la propria dimora abituale. (Principio applicato per regolare la competenza in un caso in cui la mancanza di prova del carattere permanente del collocamento, in quanto non volontario e sempre revisionabile dall'autoritą sanitaria in base alle condizioni di salute del paziente, escludeva di ravvisare un mutamento della dimora abituale).

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