(massima n. 1)
In tema di fideiussione per obbligazione futura, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., non si determina per la sola circostanza che il debitore garantito si sia successivamente trasformato da societą di persone in societą di capitali, atteso che tale solo evento, di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione di cui all'art. 2498 c.c., non determina alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della societą debitrice in riferimento alla responsabilitą dei soci della societą trasformata, in quanto delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione i soci continuano a rispondere personalmente e illimitatamente (salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione) e per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione l'insussistenza di una responsabilitą solidale e illimitata dei soci della societą di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell'indebitamento della societą e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione.