(massima n. 1)
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardivitą della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.