(massima n. 2)
La validità della polizza assicurativa con clausola claims made non è da vagliare in riferimento all'articolo 1322, secondo comma, c.c., bensì in riferimento al primo comma di detto articolo, che indica la sussistenza di "limiti imposti dalla legge" all'autonomia contrattuale, per l'evidente necessità di fare spazio anche al pubblico interesse di tutelare quelle parti che sono oggettivamente intese parti deboli, o comunque sono l'interposizione di parti deboli, per così dire, definitive come i terzi danneggiati. E tutto ciò non può essere superato dal mero adempimento degli obblighi informativi da parte della compagnia.