(massima n. 1)
Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, č necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontā definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilitā di una scrittura privata come testamento non č sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresė, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilitā nella scrittura della volontā attuale del suo autore di compiere non giā un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento - che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalitā perseguite con la disposizione - involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitā.