(massima n. 1)
Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. č opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietā dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietā (o, quanto meno, il diritto di proprietā limitato dal suddetto diritto reale di godimento).