(massima n. 2)
La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perchè il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato". (Nella specie, la Corte ha affermato l'indegnità a succedere di colui che aveva apposto la data e la firma falsa sul testamento redatto dal "de cuius", vertendosi in ipotesi di formazione o di uso consapevole di un testamento falso).