(massima n. 1)
La responsabilitą del conduttore, prevista all'art. 1590 c.c., per il deterioramento della cosa locata, ripete la propria disciplina dall'art. 1588 c.c., che pone a carico del conduttore la colpa presunta. Tale responsabilitą trova limite solo ove il deterioramento sia giustificato da un uso della cosa in conformitą del contratto, a norma dell'art. 1590 c.c., che delimita la sfera della liceitą giuridica del godimento della cosa spettante al conduttore, identificandola nell'uso normale della stessa secondo la sua destinazione.