(massima n. 1)
L'accettazione tacita dell'ereditą postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioč, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontą di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualitą di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'ereditą, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2019).