(massima n. 1)
In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché essa si limita a regolare la responsabilitą per la perdita del bene in conformitą della disciplina legale desumibile in via analogica dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietą.