(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'esenzione prevista dall'art. 55 (oggi 88), quarto comma, del d.P.R. n. 22 dicembre 1986 n. 917, che, nella versione "ratione temporis" applicabile, non considera sopravvenienze attive i versamenti dei soci in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societą in nome collettivo o in accomandita semplice, pur estendendosi, in virtł del combinato disposto degli artt. 95, primo comma, e 87, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 alle societą di capitali, non č applicabile ai conferimenti effettuati da soggetti diversi dai soci della beneficiata, anche se da questi ultimi delegati al pagamento nell'ambito di operazioni tra societą del medesimo gruppo, in quanto trattandosi di disposizione fiscale di favore, che sottrae a tassazione le suddette tipologie di versamenti, č norma di natura eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 25/11/2009).