(massima n. 1)
In tema di IRPEG, l'art. 111, primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale esclude la natura commerciale delle attivitā svolte dagli enti associativi in favore dei propri associati e l'imponibilitā delle somme da questi versate a titolo di quote associative, introduce una deroga alla disciplina generale fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo D.P.R., che assoggettano ad imposta tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione č a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art.
2697 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la natura commerciale dell'attivitā di vigilanza svolta da un consorzio rurale, pur essendo risultato che quest'ultimo aveva reso prestazioni in favore di soggetti diversi dai soci). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Foggia, 15 ottobre 2002).