(massima n. 1)
Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione č necessario che l'attivitą di mediazione sia da questi svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualitą e terzietą. Ove, per contro, il mediatore celi tale sua veste, presentandosi formalmente come mandatario di una delle parti (cosiddetta "mediazione occulta") egli non ha diritto alla provvigione e l'accertamento della relativa circostanza, demandato al giudice di merito, č incensurabile in sede di legittimitą se correttamente motivato. (Nella specie, il mediatore aveva avuto contatti con un soggetto che, al momento della trattativa, non intratteneva alcun rapporto con la societą che aveva poi acquistato l'unitą immobiliare, essendone divenuto legale rappresentante soltanto successivamente alla stipula del rogito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2014).