(massima n. 1)
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilitą un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilitą del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull'equilibrio delle reciproche prestazioni, sicché il successivo rilascio del certificato di abitabilitą esclude la possibilitą stessa di configurare l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio". (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 07/11/2014).