(massima n. 1)
Solo in seguito alla L. 18 febbraio 1989, n. 56 (sulla definizione e disciplina della professione di psicologo e la istituzione del correlativo albo) le prestazioni di psicoanalisi e psicoterapia possono essere considerate specialistiche. Si giustifica perciò, in base alla distinzione - operata a monte dal legislatore, ai fini dell'I.R.P.E.F., e non messa in discussione dal giudice 'a quo' - tra spese per cure generiche, non deducibili (se non in misura limitata e a determinate condizioni), e spese per cure specialistiche, integralmente ed incondizionatamente invece deducibili, che le spese di psicoanalisi e psicoterapia sostenute negli anni d'imposta anteriori al 1989 - a differenza di quelle sostenute successivamente - non possano rientrare nel beneficio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e
32, Cost., degli artt. 10, lett. d, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 10, lett. e, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).