(massima n. 1)
La cessione delle singole unitā immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni, vietata ai sensi dell'art. 1118 c.c., č esclusa soltanto quanto le cose comuni e i piani o le porzioni di piano di proprietā esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le une alle altre (cd. condominialitā "necessaria" o "strutturale") oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di destinazione che sia caratterizzato da indivisibilitā per essere i beni condominiali essenziali per l'esistenza delle proprietā esclusive, laddove, qualora i primi siano semplicemente funzionali all'uso e al godimento delle singole unitā (cd. condominialitā "funzionale), queste ultime possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/09/2015).