(massima n. 1)
Deve ritenersi integrata la contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. n. 152/2006) nel caso in cui il materiale vegetale bruciato non sia prodotto sul terreno ove avviene la combustione e questa non sia finalizzata al reimpiego come concime o ammendante dei residui, bensģ alla mera eliminazione del rifiuto.