(massima n. 1)
Le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se promosse successivamente al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1, che ha modificato l'art. 2, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2010, dichiarato l'illegittimitą costituzionale della predetta disposizione, nella parte in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del giudice tributario, sia in relazione alla disciplina del canone prevista dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, sia riguardo all'analoga disciplina dettata dagli artt. 154 e 155 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), per le controversie relative alla debenza del canone a partire dal 29 aprile 2006.