(massima n. 2)
La donazione indiretta č un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalitą ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalitą, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontą delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/11/2014).