(massima n. 1)
Il limite alla possibilitą di candidarsi come consigliere in pił di due province, comuni o circoscrizioni allorché le elezioni si svolgano nella stessa data, posto dall'art. 56 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si riferisce anche al sindaco, quale componente necessario del consiglio comunale, come disposto dall'art. 37 del D.Lgs. citato, in considerazione della eadem ratio di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni consiliari portatori di interessi confliggenti, che possano comprometterne l'imparzialitą ed il buon funzionamento, a cui presidio č dettato il principio consacrato nell'art. 97 Cost. (Fattispecie in cui un cittadino era candidato alla carica di consigliere comunale in due comuni ed alla carica di sindaco in un terzo comune).